STATUTO
(Questo testo, dopo essere stato in vigore ad experimentum per 4 anni, è stato approvato in via definitiva dalla Assemblea del Forum a Schmochtitz/Dresda, il 6 aprile 2002. Il presente testo italiano è una versione autorizzata dal testo francese).
Art. 1 – Natura
Il Forum Europeo per l’insegnamento scolastico della religione (d’ora in poi: EuFRES) è costituito da un gruppo di esperti di vari paesi europei, che si riuniscono periodicamente allo scopo di analizzare situazioni, problemi e ipotesi inerenti all’istruzione religiosa nelle scuole, sia pubbliche che private.
Art. 2 – Finalità
L’EuFRES persegue esclusivamente attività di studio e di informazione. Non ha
competenze dirette in ordine alla gestione istituzionale dell’insegnamento della
religione. Pertanto i suoi obiettivi principali sono:
a) favorire la comunicazione e il confronto di idee e di progetti tra esperti
operanti in centri accademici di chiesa e di stato, e provenienti da diversi
sistemi scolastici del continente europeo;
b) trattare in ogni sessione biennale un tema specifico, che risulti di
interesse comune ai partecipanti, di riconosciuta pertinenza scientifica oltre
che di attualità, e che possa essere affrontato in termini comparativi rispetto
alle diverse situazioni culturali e scolastiche dei vari paesi;
c) conoscere più direttamente natura, funzionamento, risorse, problemi,
evoluzione recente dell’istruzione religiosa nelle scuole del paese che, a turno,
ospita le sessioni dell’EuFRES;
d) contribuire, mediante appropriate ricerche e proposte, a promuovere in Europa
un profilo culturale, giuridico, educativo di un insegnamento religioso
scolastico, che sia garante della libertà di coscienza di insegnanti, alunni e
genitori, che sia rispettoso del pluralismo culturale della società civile e
delle scuole, e aperto al dialogo ecumenico e interreligioso.
Art. 3 – Membri
a) Possono essere membri dell’EuFRES:
- esperti nazionali dei problemi dell’insegnamento della religione (ricercatori,
pedagogisti);
- docenti universitari di discipline attinenti all’istruzione religiosa
scolastica;
- responsabili di istituti regionali o centri nazionali per la formazione degli
insegnanti di religione;
- direttori di riviste specializzate nel settore;
- un rappresentante delle associazioni nazionali degli insegnanti di religione;
- un rappresentante di associazioni professionali europee che operano nel campo
dell’educazione scolastica (per es., l’Associazione europea di scienze
pedagogiche, il Comitato europeo per l’educazione cattolica, l’Equipe europea di
catechesi, ecc.).
b) L’adesione e/o la cooptazione di nuovi membri all’EuFRES è regolata in
base ai seguenti criteri:
- garantire una presenza equilibrata tra rappresentanti delle diverse aree
geografiche e linguistiche d’Europa;
- assicurare nel Forum la presenza di diverse competenze scientifiche e
professionali (scienze dell’educazione, scienze delle religioni, teologia,
diritto, ecc.);
- garantire inoltre la presenza di qualche docente di discipline
pedagogico-religiose, operante in università statale;
- mantenere entro limiti ragionevoli (50-60 al massimo) il numero dei membri
permanenti del Forum.
Art. 4 – Presidenza e animazione
a) L’EuFRES è diretto da un Comitato permanente (Kuratorium) di cinque membri
possibilmente di diversa nazionalità: fra questi uno è eletto Presidente e un
altro Tesoriere. I cinque membri del Comitato, inclusi il Presidente e il
Tesoriere, sono eletti dall’Assemblea per la durata di quattro anni e possono
essere rieletti eventualmente solo una seconda volta. Il Comitato sceglie il
proprio segretario tra i suoi membri. L’EuFRES prende sede nel luogo di
residenza del suo Presidente.
b) Compiti del Comitato sono:
- indire e organizzare le sessioni biennali, tenuto conto delle proposte
orientative della assemblea circa la scelta del tema, del luogo, degli invitati;
- tenere i normali contatti informativi con i membri del Forum;
- decidere l’ammissione di nuovi membri, sia permanenti che invitati pro
tempore;
- definire le condizioni dell’autonomia economica dell’EuFRES,dando incarico
specifico al Tesoriere;
- prevedere le modalità dei rapporti istituzionali da intrattenere con quegli
organismi europei (della Chiesa cattolica, delle altre Chiese, della UE),
competenti in materia di politiche educative;
- coordinare l’edizione di un bollettino informativo multilingue.
Art. 5 – Partecipazione alle sessioni
a) La continuità delle ricerche dell’EuFRES è garantita da un nucleo
maggioritario di membri permanenti, che formano l’assemblea, e che hanno diritto
di voto.
b) Il paese che ospita la sessione può far partecipare – a titolo di invitati e
solo per quella occasione e senza diritto di voto – altri suoi rappresentanti
oltre ai membri di diritto iscritti all’EuFRES.
c) I membri dell’EuFRES che, senza ragionevoli motivi, rimanessero assenti per
due sessioni biennali consecutive, devono considerarsi dimissionari.
d) Gli esperti che il Comitato direttivo incarica di tenere le relazioni di base
durante le sessioni, sono scelti normalmente tra i membri stessi del Forum.
e) L’EuFRES non si incarica di pubblicare gli atti delle sue sessioni, ma lascia
l’iniziativa (con i relativi costi) a quei membri che fossero eventualmente
interessati a curarne un’ edizione nella propria lingua.
Art. 6 – Finanziamento
a) L’EuFRES reperisce i fondi necessari per il proprio funzionamento, e cioè
per l’ organizzazione delle sessioni ordinarie, per le riunioni preparatorie del
Comitato direttivo, per le spese di segreteria, per la pubblicazione di un
bollettino informativo.
b) Le risorse economiche dell’EuFRES provengono: dalla quota annua di ciascun
partecipante; da contributi di solidarietà da parte di privati, da parte di
diocesi; da altri proventi esterni (organismi ufficiali dell’UE, etc...).
c) Il Comitato direttivo sottopone alla approvazione dell’ Assemblea l’entità
della quota personale annua e il resoconto finanziario predisposto dal Tesoriere.
d) Le spese di viaggio e di soggiorno, oltre a una quota delle spese
organizzative di ogni sessione, sono a carico dei singoli membri del Forum.
e) Nel caso che un membro ordinario del Forum avesse obbiettive difficoltà a
sostenere la totalità dei costi della sua partecipazione, potrà eventualmente
contare sulla solidarietà degli altri membri. In tal caso il Comitato potrà
sollecitare un contributo supplementare commisurato alla necessità.
[Stampato in aprile 2005]