EuFRES
European Forum for Religious Education in Schools


STATUTO

(Questo testo, dopo essere stato in vigore ad experimentum per 4 anni, è stato approvato in via definitiva dalla Assemblea del Forum a Schmochtitz/Dresda, il 6 aprile 2002. Il presente testo italiano è una versione autorizzata dal testo francese).

 

Art. 1 – Natura

Il Forum Europeo per l’insegnamento scolastico della religione (d’ora in poi: EuFRES) è costituito da un gruppo di esperti di vari paesi europei, che si riuniscono periodicamente allo scopo di analizzare situazioni, problemi e ipotesi inerenti all’istruzione religiosa nelle scuole, sia pubbliche che private.

Art. 2 – Finalità

L’EuFRES persegue esclusivamente attività di studio e di informazione. Non ha competenze dirette in ordine alla gestione istituzionale dell’insegnamento della religione. Pertanto i suoi obiettivi principali sono:
a) favorire la comunicazione e il confronto di idee e di progetti tra esperti operanti in centri accademici di chiesa e di stato, e provenienti da diversi sistemi scolastici del continente europeo;
b) trattare in ogni sessione biennale un tema specifico, che risulti di interesse comune ai partecipanti, di riconosciuta pertinenza scientifica oltre che di attualità, e che possa essere affrontato in termini comparativi rispetto alle diverse situazioni culturali e scolastiche dei vari paesi;
c) conoscere più direttamente natura, funzionamento, risorse, problemi, evoluzione recente dell’istruzione religiosa nelle scuole del paese che, a turno, ospita le sessioni dell’EuFRES;
d) contribuire, mediante appropriate ricerche e proposte, a promuovere in Europa un profilo culturale, giuridico, educativo di un insegnamento religioso scolastico, che sia garante della libertà di coscienza di insegnanti, alunni e genitori, che sia rispettoso del pluralismo culturale della società civile e delle scuole, e aperto al dialogo ecumenico e interreligioso.

Art. 3 – Membri

a) Possono essere membri dell’EuFRES:
- esperti nazionali dei problemi dell’insegnamento della religione (ricercatori, pedagogisti);
- docenti universitari di discipline attinenti all’istruzione religiosa scolastica;
- responsabili di istituti regionali o centri nazionali per la formazione degli insegnanti di religione;
- direttori di riviste specializzate nel settore;
- un rappresentante delle associazioni nazionali degli insegnanti di religione;
- un rappresentante di associazioni professionali europee che operano nel campo dell’educazione scolastica (per es., l’Associazione europea di scienze pedagogiche, il Comitato europeo per l’educazione cattolica, l’Equipe europea di catechesi, ecc.).

b) L’adesione e/o la cooptazione di nuovi membri all’EuFRES è regolata in base ai seguenti criteri:
- garantire una presenza equilibrata tra rappresentanti delle diverse aree geografiche e linguistiche d’Europa;
- assicurare nel Forum la presenza di diverse competenze scientifiche e professionali (scienze dell’educazione, scienze delle religioni, teologia, diritto, ecc.);
- garantire inoltre la presenza di qualche docente di discipline pedagogico-religiose, operante in università statale;
- mantenere entro limiti ragionevoli (50-60 al massimo) il numero dei membri permanenti del Forum.

Art. 4 – Presidenza e animazione

a) L’EuFRES è diretto da un Comitato permanente (Kuratorium) di cinque membri possibilmente di diversa nazionalità: fra questi uno è eletto Presidente e un altro Tesoriere. I cinque membri del Comitato, inclusi il Presidente e il Tesoriere, sono eletti dall’Assemblea per la durata di quattro anni e possono essere rieletti eventualmente solo una seconda volta. Il Comitato sceglie il proprio segretario tra i suoi membri. L’EuFRES prende sede nel luogo di residenza del suo Presidente.
b) Compiti del Comitato sono:
- indire e organizzare le sessioni biennali, tenuto conto delle proposte orientative della assemblea circa la scelta del tema, del luogo, degli invitati;
- tenere i normali contatti informativi con i membri del Forum;
- decidere l’ammissione di nuovi membri, sia permanenti che invitati pro tempore;
- definire le condizioni dell’autonomia economica dell’EuFRES,dando incarico specifico al Tesoriere;
- prevedere le modalità dei rapporti istituzionali da intrattenere con quegli organismi europei (della Chiesa cattolica, delle altre Chiese, della UE), competenti in materia di politiche educative;
- coordinare l’edizione di un bollettino informativo multilingue.

Art. 5 – Partecipazione alle sessioni

a) La continuità delle ricerche dell’EuFRES è garantita da un nucleo maggioritario di membri permanenti, che formano l’assemblea, e che hanno diritto di voto.
b) Il paese che ospita la sessione può far partecipare – a titolo di invitati e solo per quella occasione e senza diritto di voto – altri suoi rappresentanti oltre ai membri di diritto iscritti all’EuFRES.
c) I membri dell’EuFRES che, senza ragionevoli motivi, rimanessero assenti per due sessioni biennali consecutive, devono considerarsi dimissionari.
d) Gli esperti che il Comitato direttivo incarica di tenere le relazioni di base durante le sessioni, sono scelti normalmente tra i membri stessi del Forum.
e) L’EuFRES non si incarica di pubblicare gli atti delle sue sessioni, ma lascia l’iniziativa (con i relativi costi) a quei membri che fossero eventualmente interessati a curarne un’ edizione nella propria lingua.

Art. 6 – Finanziamento

a) L’EuFRES reperisce i fondi necessari per il proprio funzionamento, e cioè per l’ organizzazione delle sessioni ordinarie, per le riunioni preparatorie del Comitato direttivo, per le spese di segreteria, per la pubblicazione di un bollettino informativo.
b) Le risorse economiche dell’EuFRES provengono: dalla quota annua di ciascun partecipante; da contributi di solidarietà da parte di privati, da parte di diocesi; da altri proventi esterni (organismi ufficiali dell’UE, etc...).
c) Il Comitato direttivo sottopone alla approvazione dell’ Assemblea l’entità della quota personale annua e il resoconto finanziario predisposto dal Tesoriere.
d) Le spese di viaggio e di soggiorno, oltre a una quota delle spese organizzative di ogni sessione, sono a carico dei singoli membri del Forum.
e) Nel caso che un membro ordinario del Forum avesse obbiettive difficoltà a sostenere la totalità dei costi della sua partecipazione, potrà eventualmente contare sulla solidarietà degli altri membri. In tal caso il Comitato potrà sollecitare un contributo supplementare commisurato alla necessità.


[Stampato in aprile 2005]